IL NUOVO REGIME FORFETARIO 2019


I commi da 5 a 6-bis estendono il regime forfettario, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (che prevede una imposta sostitutiva unica al 15%) ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro, e ne semplificano le condizioni di accesso.


Tale regime costituisce “la situazione naturale” giacché i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare alcuna opzione o comunicazione, ne preventiva ne successiva.

In merito all’emissione delle fatture la Legge di Bilancio 2018 aveva disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, introducendo però alcuni esoneri tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.

Le modifiche ora introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 – al comma 54 della Legge di Stabilità 2015 – elevano 65.000 euro (ragguagliati ad anno), il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.

Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori dei ricavi/compensi – fissati tra 25.000 e 50.000 euro – differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Vengono ora eliminati gli ulteriori requisiti per l’accesso al regime forfettario: saltano, quindi, i paletti delle spese sostenute complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendentee per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

Per conseguenza, viene modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 5, lettera b).

Il nuovo comma 55, lettera a) della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore.

Non è stata modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Come già più sopra evidenziato il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 5, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipanocontemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

EX Datori di Lavoro

Ai sensi della nuova lettera d-bisdel comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La novella normativa intende evitare che si venga a creare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono del beneficio fiscale.

Peraltro, dalla norma in esame viene eliminato il tetto vigente dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dall’ regime forfetario.

Infatti, l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 5, lettera e)).

Il comma 5, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall’articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016, che dispone l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il Decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Anche la lettera g) del comma 5 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Le modifiche introdotte dalle lettere h) i) del comma 5 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni per il regime forfetario.

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Come è noto, la norma stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività (l’aliquota del 5% può essere utilizzata per cinque anni).

La nuova TABELLA dei coefficienti di reddittività

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 6 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi:

PROGRGRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITA’ ATECO 2007COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’
1Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)40%
2Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8954%
5Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)86%
6Intermediari del commercio46.162%
7Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)40%
8Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)78%
9Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)67%

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NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%

Imposta sostitutiva dal 1° gennaio 2020 per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (articolo 1, commi 12-17)

commi da 12 a 17, modificati durante l’esame parlamentare, introducono un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20%, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro, non rientranti nel regime forfettario.

Il comma 12 in particolare consente, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20%.

Dunque, l’imposta sostitutiva al 20% si applicherà, dal 2020, ai soggetti che non rientrano nel regime forfettario “esteso”.

Il comma 13 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

In particolare, per individuare tali soglie:

  1. a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).
  2. b) ove il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Il comma 14, modificato durante l’esame parlamentare, disciplina le esclusioni.

In particolare, non possono applicare l’imposta sostitutiva:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993). Sulla base della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il rimborso dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all’articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si specifica che l’esclusione opera per i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  5. e) persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma vuole evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in esame.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il comma 15 stabilisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti dovranno rilasciare l’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Il comma 16 dispone che le persone fisiche (come precisato alla Camera, in luogo di riferirsi ai “soggetti”) che applicano l’imposta sostitutiva non dovranno effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge (di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973 sull’accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Il comma 17 dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche:

– esonera dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, al pari di quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

– resta, comunque, l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 in relazione alla fatturazione elettronica – obbligatoria nei rapporti tra privati dal 1° gennaio 2019.

C.T.
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