Bonus Mobili e Bonus Verde 2019

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 62/2019, pubblicata sul proprio sito ufficiale in data 19 febbraio , ha affrontato, tra le altre, alcune questioni in tema di Bonus mobili e Bonus verde, ossia in riferimento alle detrazioni ai fini IRPEF pari al 50% delle spese, da assumere entro il limite di 10.000 euro, sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori di recupero e quelle previste per la “sistemazione a verde”, che sono state introdotte, per l’anno 2018, dall’articolo 1, commi da 12 a 15, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018).

L’Agenzia inizia la propria disamina dei due provvedimenti in parola partendo da quello relativo alle agevolazioni per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, premettendo che l’articolo 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013 prevede che: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari 22 importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1”.

Nella sua analisi l’Agenzia procede ricordando come nuove regole per la gestione del provvedimento siano entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 e siano state oggetto di precisazioni con la circolare n. 7/E del 2018. Con particolare riferimento all’inciso riportato dalla norma in commento e riferito agli interventi agevolabili l’Agenzia sottolinea come “per gli interventi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018”, la proroga della detrazione “ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2017”.

Per quanto riguarda le modalità cui il contribuente è tenuto ad attenersi per fornire all’Amministrazione prova del momento in cui i lavori hanno avuto inizio, secondo l’interpello in commento “la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata: – dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; – dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria; – ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011)”.

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, i lavori di recupero delle unità da arredare devono essere iniziati dopo il 1° gennaio 2018 (in proposito si veda quanto precisato dall’articolo 16, comma 2, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella Legge n. 90/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, della Legge di Bilancio 2019 – Legge n.145/2018).

Sempre facendo riferimento a quanto stabilito dalla Circolare 7/E del 2018 la Risposta all’interpello n. 62/2019 precisa che per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici essa deve essere collegata ad interventi sull’abitazione riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria, così come viene definita dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001 ovvero l’intervento abbia interessato pertinenze dell’immobile da arredare, anche se accatastate autonomamente, e che essa spetta anche per le parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di manutenzione, anche ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001), a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle sole parti comuni (si veda in proposito anche la Circolare del 18 settembre 2013 n. 29, emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e titolata Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni”). Non vi possono essere, invece, ricompresi gli interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di posti auto e box pertinenziali (Circolare del 21 maggio 2014 n. 11 emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e titolata Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”, risposta 5.2);
  • all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (Circolare del 14 maggio 2014 n. 10 emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e titolata Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata”, risposta 7.1).

Non sono quindi agevolabili acquisti di mobili e/o grandi elettrodomestici (di per sé teoricamente agevolabili sotto un punto di vista qualitativo) se scollegati dai citati interventi edilizi. Va poi sottolineato come, secondo l’Agenzia, le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi possano essere sostenute anche antecedentemente al pagamento delle spese di ristrutturazione dell’immobile, a condizione però che sia anteriore la data di inizio dei lavori (in proposito si veda la Circolare del 18 settembre 2013 n. 29 al, paragrafo 3.3).

Passando all’esame delle detrazioni IRPEF per la “sistemazione a verde” che sono state introdotte, per l’anno 2018, dall’articolo 1, commi da 12 a 15, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) l’Agenzia, nella risposta all’interpello n. 62/2019, ricorda come il comma 12 del citato articolo 1, Legge n. 205/2017 preveda che “per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.

Il successivo comma 13 precisa che “la detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis, del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”. Il seguente comma 14 ricomprende tra le spese che concorrono al limite complessivo di euro 5.000 anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati nei citati commi 12 e 13.

Di conseguenza, stando al documento di prassi in esame, l’agevolazione prevede, per l’anno d’imposta 2018, la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda IRPEF un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000 per ogni unità immobiliare ad uso abitativo interessata dagli interventi in parola, spese che devono essere state sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e giardini pensili, nonché le relative spese di progettazione e manutenzione. Rientrano nel “bonus verde” anche l’acquisto e il collocamento di piante in vasi mobili, solo se inseriti in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale.

Ne restano, invece, escluse le spese di conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo.

Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato (in proposito si veda quanto indicato dalla Circolare del 24 febbraio 1998 n. 57 emanata da parte del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate – Affari Giuridici – Servizio III e titolata Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unita’ immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna e Calabria”, paragrafo 2), che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili  oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese (ad es.: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento quale uso, usufrutto, abitazione o superficie).  (C.T.)