NOVITA’ FISCALE 2019 – L’invio telematico dei corrispettivi
I commercianti al minuto disciplinati dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, emettono la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.
La fattura invece, viene emessa solo se è il cliente a chiederla.
In seguito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 119/2018, per coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400.000, dal 01.07.2019 scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, mentre per gli altri soggetti il nuovo adempimento sarà obbligatorio dal 01.01.2020, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari realizzato.
Si precisa che con il termine “volume d’affari” si intende il volume complessivo del contribuente al 31.12.2018 ed emergente dal modello IVA 2019 e NON SOLO quindi quello realizzato mediante la vendita al minuto.
L’articolo 17 del D.L. n. 119/2018, rinvia alla pubblicazione di un decreto le ipotesi di esonero in base a due parametri: la tipologia di attività svolta ovvero il luogo di esercizio dell’attività, considerando la scarsa copertura internet in alcune zone d’Italia.
Per adempiere a tale nuova procedura infatti, i soggetti devono dotarsi di un registratore telematico (Provvedimento Agenzia delle Entrate, n. 182017 del 28.10.2016) o, in alternativa, di altri strumenti indicati dall’Agenzia delle Entrate.
I corrispettivi dovranno essere inviati in formato XML e si dovrà procedere poi alla loro conservazione sostitutiva, così come previsto per le fatture elettroniche.
Allo stesso modo quindi, in caso di scarto del file XML, si avranno 5 giorni di tempo per trasmettere nuovamente il file corretto allo SdI.
Con l’obbligo di invio dei corrispettivi, a partire dal 01.01.2020, sarà abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi e la conseguente eliminazione della semplificazione di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 696/1996. In questo modo, ad esempio, i soggetti esercenti la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da Enti pubblici o da Enti di assistenza/beneficienza, nonché soggetti che effettuano le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, dovranno emettere o la fattura in formato elettronico o lo scontrino fiscale.
Il regime sanzionatorio, previsto dall’articolo 2, comma 6 del D.lgs. n. 127/2015, sancisce che “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Si evince che, in caso di operazione certificata correttamente ma comunicata in ritardo o perfino omessa, la sanzione amministrativa è applicata con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.000. (C.T.)