SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

SOGGETTI IVA

L’art. 62 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) ha stabilito, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari (eccetto i versamenti e l’effettuazione di ritenute alla fonte e trattenute, disciplinati autonomamente) in scadenza nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020. Potranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni, tra gli altri, i seguenti adempimenti:

  • la presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi a febbraio 2020 (scadenza ordinaria 25.3.2020);
  • la presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi a marzo 2020 o al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020);
  • la dichiarazione IVA annuale relativa al 2019 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • il Modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • l’esterometro relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • la comunicazione delle piattaforme digitali relativa al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • la presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi ad aprile 2020 (scadenza ordinaria 25.5.2020);
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria del 31.5.2020, differita all’1.6.2020).

REGOLARIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SECONDO SEMESTRE 2019 

Dovrebbe essere differita al 30.6.2020 anche la regolarizzazione dell’omesso invio dei corrispettivi del secondo semestre 2019, riconosciuta dalla ris. Agenzia delle Entrate 6/2020 entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale (cfr. news Assonime 28.4.2020).
EMISSIONE DELLE FATTURE
L’emissione delle fatture (sia elettroniche via SdI sia analogiche) non rientra tra gli adempimenti che si possono considerare sospesi ai sensi dell’art. 62 del DL 18/2020 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8).