Bitcoin & Co. vanno nel Modello Unico
Alle operazioni di criptovalute si applicano i principi generali che regolano
le operazioni aventi sulle valute tradizionali.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW della
dichiarazione dei redditi, equiparando sotto il profilo fiscale le criptovalute alle valute estere.
In particolare, riguardo la determinazione della plusvalenza, per le persone fisiche che
detengono valute virtuali, alle operazioni di conversione di valuta virtuale (come nel caso di
plusvalenze realizzate mediante la vendita della criptovalute, peraltro, si considera cessione
a titolo oneroso anche il prelievo di valute estere dal deposito o conto corrente se la giacenza
media sia superiore a 51.645,69 euro), si applicano i principi generali che regolano le
operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Valgono, infatti, le regole dell’art. 67 del TUIR in base al quale le plusvalenze valutarie
(proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere) appartengono alla
categoria dei redditi diversi di natura finanziaria.
Nella cessione a pronti di valute estere provenienti da depositi e conti correnti, la base
imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta,
rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio LIFO (costo che deve
essere documentato dal contribuente).
Per le valute estere cedute a termine, ai sensi del comma 6 art 68 del TUIR, si assume
come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto
di cessione.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 210 del 13 luglio 2020, ha infatti confermato che
nella cessione a termine di valute estere, con riguardo alla determinazione della base
imponibile, la plusvalenza/minusvalenza imponibile derivante dall’operazione di cessione
non coincide con la plusvalenza/minusvalenza effettivamente realizzata tramite l’operazione
e quantificabile tramite il raffronto del prezzo di vendita con il costo di acquisto sostenuto,
ma sulla base del tasso di cambio a pronti, meramente virtuale, alla data della stipula del
contratto.
Infine, riguardo l’indicazione della plusvalenza in dichiarazione dei redditi, qualora vengano
riscontrati i presupposti per la tassazione del reddito, dovrà essere compilato il quadro RT,
sezione II, del modello redditi persone fisiche, comportando l’applicazione dell’imposta
sostitutiva del 26%.
A tal fine, l’Amministrazione finanziaria ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro
RW della dichiarazione dei redditi, equiparando sotto il profilo fiscale le criptovalute alle
valute estere.
Il contribuente deve pertanto indicare in dichiarazione il controvalore in euro della valuta
virtuale secondo il cambio al 31 dicembre (ovvero in caso di smobilizzo nel corso dell’anno,
il valore del disinvestimento), reperibile dalla piattaforma dove ha acquistato la valuta,
indicandola alla colonna n. 3 con codice di individuazione n. 14 “altre attività estere di natura
finanziaria”. (® C.T.)