Visto di conformità OBBLIGATORI per tutti i bonus edilizi

Sarà necessario apporre il visto di conformità e asseverare la congruità delle spese sostenute anche per le cessioni e lo sconto in fattura dei bonus edilizi diversi dal 110%.

Quando, invece, il superbonus viene utilizzato direttamente dal beneficiario, senza optare per cessione o sconto in fattura, sarà necessaria soltanto l’apposizione del visto di conformità.

Lo prevede il D.L. n. 157 dell’11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021, sui controlli che l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha predisposto  al preciso scopo di  contrastare comportamenti fraudolenti in relazione alla fruizione, diretta o tramite cessione del credito/sconto in fattura,  di alcuni dei crediti d’imposta e delle detrazioni spettanti per lavori edilizi.

Più nel dettaglio, sarà necessario apporre il visto di conformità e asseverare la congruità delle spese sostenute, anche per le cessioni e lo sconto in fattura dei bonus edilizi diversi dal 110%.

Nel caso  in cui, invece, il superbonus venga utilizzato direttamente dal beneficiario, senza optare per la sua cessione o sconto in fattura, sarà necessaria soltanto l’apposizione del visto di conformità.

Per quanto riguarda il visto di conformità che dovrà essere rilasciato in queste nuove ipotesi, resta confermato che dovrà trattarsi di un “visto leggero” che dovrà verificare anche la presenza delle apposite asseverazioni tecniche, da rilasciarsi a cura dei soggetti a ciò abilitati.

I soggetti che potranno apporre questi nuovi visti di conformità e i tecnici abilitati alle nuove asseverazioni, sono infatti gli stessi ai quali tali attività è stata demandata finora in relazione al superbonus.

Ciò premesso vediamo, nel dettaglio, per quali tipologie di opzioni e detrazioni edilizie verrà esteso l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni sulla congruità delle spese, da parte dei professionisti abilitati a queste attività.

Ampliamento del visto di conformità nel superbonus

Il primo intervento operato dal decreto Controlli agisce direttamente sull’art. 119 del D.L. n. 34/2020, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% sia   utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Si introduce pertanto un obbligo ulteriore di apposizione del visto di conformità che al momento, invece, è richiesto soltanto nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Estensione del visto di conformità per gli altri bonus edilizi

Il secondo intervento di ampliamento del visto di conformità, operato dal decreto Controlli, riguarda invece direttamente le agevolazioni edilizie previste dal comma 2 dell’art. 121, D.L. n.34/2020. Nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura delle detrazioni fiscali per lavori edilizi elencati nella disposizione normativa sarà dunque necessario, al contrario di quanto finora previsto, richiedere l’apposizione del visto di conformità al momento dell’esercizio dell’opzione.

Per questi bonus il decreto Controlli richiede espressamente anche l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

I bonus edilizi sui quali scatterà pertanto l’obbligo di apposizione del “visto leggero” di conformità e di asseverazione tecnica, sono:

  1. a) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis , comma 1, lettere a-b, TUIR);
  2. b) efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013);
  3. c) adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies , D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);
  1. d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019);
  1. e) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis , comma 1, lettera h, TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020);
  2. f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020).

Ricordiamo che lo Studio è abilitato all’apposizione del visto di conformità previsto dalla nuova normativa.