Mancata indicazione Quadro RW e sanzioni di Agenzia delle Entrate

Nei mesi scorsi ai contribuenti detentori di attività finanziarie all’estero sono state recapitate numerose lettere di “compliance” con cui l’Agenzia delle Entrate rileva l’omessa o errata comunicazione dei dati richiesti dalla normativa sull’obbligo di monitoraggio fiscale e la possibile omessa dichiarazione dei proventi correlati. Tali comunicazioni, riferite agli anni d’imposta passati, sono scaturite dall’incrocio dei dati pervenuti all’Amministrazione Finanziaria attraverso il sistema di scambio automatico di informazioni denominato Common Reporting Standard (CRS). 

La comunicazione contiene l’elenco delle attività finanziarie rilevate all’estero con l’indicazione degli estremi identificativi del rapporto, l’istituto finanziario estero depositario, il saldo finale e l’indicazione dei proventi finanziari per i quali emergono anomalie dichiarative, che, nella maggior parte dei casi, si sostanziano nell’omessa indicazione di tali valori, sia ai fini del monitoraggio fiscale che ai fini reddituali.
Come noto, la normativa fiscale prevede l’obbligo di dichiarare nel quadro RW l’ammontare degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero. Tale obbligo si concretizza nella sostanziale indicazione del valore iniziale e del valore finale di tali attività, sia ai fini del monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990) sia ai fini della liquidazione dell’imposte IVIE (per gli immobili posseduti all’estero) e IVAFE (sulle attività finanziarie). Per quanto riguarda queste ultime, i rapporti che possono formare oggetto di obbligo dichiarativo sono sostanzialmente conti correnti, conti di deposito titoli, polizze di assicurazione sulla vita stipulate con soggetti esteri, altre attività di natura finanziaria e metalli preziosi. Il possesso all’estero di attività finanziarie da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia può originare obblighi dichiarativi in relazione alla categoria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Plusvalenze, interessi, dividendi e altri proventi finanziari sono i principali valori oggetto di dichiarazione.
Con le comunicazioni recapitate, l’Agenzia delle Entrate mette in allerta il contribuente, invitandolo a segnalare eventuali difformità tra i dati reali e quelli in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e, al contempo, lo sollecita ad attivarsi per sanare le irregolarità attraverso il ravvedimento operoso. Sperando che il contribuente abbia presentato per l’anno in questione una valida dichiarazione dei redditi, si tratterà di presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997, con l’indicazione delle attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW, il versamento dell’IVAFE omessa e la dichiarazione degli eventuali proventi correlati a tali investimenti con il versamento delle relative imposte e le sanzioni amministrative opportunamente ridotte a 1/6.
Si ricorda che l’omessa indicazione dei dati ai fini del monitoraggio fiscale comporta l’applicazione della sanzione che varia dal 3% al 15% dei relativi valori non dichiarati (dal 6% al 30% per le attività detenute in Paesi Black List). Sanzione dal 90% al 180% per l’infedele dichiarazione, con aumento di 1/3 trattandosi di redditi esteri (sanzione che comprende anche l’omessa o irregolare determinazione IVAFE).

Lo Studio presta assistenza ai contribuenti che necessitano di sanare queste irregolarità